Fiscale
Deducibilità assegni corrisposti al coniuge
16 giugno 2009 - Ad avviso dell´Agenzia delle Entrate (risoluzione 11.06.2009 n. 153) le somme corrisposte al coniuge in occasione di una sentenza di divorzio non possono beneficiare della deduzione dal reddito imponibile come previsto dall’articolo 10 comma 1 lett. c) del TUIR nel caso in cui il provvedimento dell´autorità giudiziaria preveda l´erogazione di un importo complessivo con versamento rateizzato. In particolare, posto che la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione di quanto pattuito tra le parti, il predetto importo ha natura di somma erogata "una tantum"; tali somme, infatti, sono volte a dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra i coniugi. Di conseguenza, secondo la risoluzione in commento, la fattispecie in esame non va confusa con la corresponsione di un assegno periodico, il cui importo è invece aggiornabile nel tempo.
Fiscale
Agevolazioni acquisto prima casa
30 novembre 2009 - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24926 del 26.11.2009, ha affermato che decade dall´agevolazione prima casa colui che, avendo acquistato un immobile in un Comune diverso da quello di residenza, si sia attivato per richiedere le concessioni amministrative necessarie per rendere l´abitazione acquistata abitabile, in seguito vi abbia effettuato i lavori necessari e vi abbia preso la residenza non appena rilasciato il permesso di abitabilità, ma oltre il termine (di un anno, al tempo dei fatti oggetto di causa) che la legge attribuisce per il cambiamento di esidenza. Infatti, ad avviso della Corte, la fruizione dell´agevolazione prima casa richiede che l´immobile sia ubicato nel Comune in cui l´acquirente ha la residenza, ovvero in cui questi trasferisca la residenza entro 18 mesi dal rogito (in base alla normativa oggi vigente). Atteso che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, l´agevolazione può trovare applicazione solo ove dalle risultanze anagrafiche sia desumibile che il cambio di residenza è avvenuto nei termini di legge, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, né al fatto che la richiesta del cambio di residenza sia stata presentata nei termini.
Fiscale
Proroga versamenti imposte sui redditi
25 maggio 2009 - Il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha reso noto, accogliendo le richieste presentate dai professionisti e dalle categorie di artigiani e commercianti, che non sarà applicata la maggiorazione dello 0,40% ai pagamenti delle imposte risultanti da UNICO 2009 effettuati successivamente al 16.6.2009 ed entro il 16.7.2009. La proroga è giustificata dal ritardo nella messa a disposizione del software applicativo relativo agli studi di settore (GE.RI.CO. 2009), determinato dalla necessità di adeguare il programma ai correttivi anti-crisi. Il provvedimento è in corso di predisposizione da parte del Ministero, il quale dovrà, tra l´altro, chiarire se detta proroga riguardi solo i contribuenti soggetti agli studi di settore, o meno.
Fiscale
Cessione di crediti
7 maggio 2009 - Secondo l´Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 120 del 5 maggio 2009), in caso di cessione pro-soluto di un credito successivamente all´instaurazione di una procedura concorsuale, nonostante tale cessione determini, dal punto di vista civilistico, l´immediato trasferimento del credito al cessionario, che diventa l´unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, la nota di variazione in diminuzione (di cui all´art. 26 co. 2 del DPR 633/72) può essere emessa dal solo cedente a condizione che:- si sia insinuato al passivo prima della cessione;- non sia stato estromesso dalla procedura.La nota di variazione, in tal caso, va emessa per:- l´importo non recuperato, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l´ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell´imposta), in caso di cessione parziale del credito;- l´importo complessivo del credito ceduto, in caso di perdita totale dello stesso.
Fiscale
Detrazione e deduzione dei farmaci
5 maggio 2009 - La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 21 aprile 2009 ha confermato che ai fini della deduzione e/o della detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dall’1.1.2008, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o da scontrino fiscale contenenti:• la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati;• l’indicazione del codice fiscale del destinatario (contribuente o familiare a carico).I documenti privi di tali caratteristiche non saranno considerati validi.
Fiscale
Iva - esigibilità Iva per cassa
30 aprile 2009 - A decorrere dal 28 aprile 2009, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, è diventata operativa la possibilità di differire l´esigibilità dell´IVA e quindi di poter optare per il "pagamento" dell´imposta al momento della effettiva riscossione del corrispettivo indicato in fattura.L’utilizzo di tale modalità di fatturazione va comunque verificata in funzione della previsione dei tempi di incasso della fattura emessa.Se si prevede che l’incasso della fattura avverrà in tempi lunghi e comunque superiori alla scadenza della liquidazione IVA (mensile o trimestrale) allora è opportuno considerare l’emissione della fattura con Iva per cassa.Viceversa, in caso di previsione di incasso della fattura entro la data della liquidazione Iva, non sembra opportuno fruire di tale opzione che comporta comunque un aggravio di adempimenti contabili e, in taluni casi, una percezione negativa da parte dei clienti.Si ricorda, inoltre, che l’emissione della fattura con Iva per cassa è una facoltà e può essere pertanto utilizzata liberamente dal contribuente in funzione delle differenti situazioni commerciali. Si ricordano di seguito i punti salienti della normativa A chi si rivolge la normaL’Iva per cassa è consentita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell´esercizio di impresa, arte o professione, da parte di soggetti Iva che nell´anno solare precedente hanno realizzato - o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d´affari non superiore a 200.000 euro. Riguardo alla necessità dello status di soggetto Iva dell´acquirente o del committente, l´agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che "rientrano nell´ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano nell´esercizio di attività d´impresa, ancorché i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all´esercizio di attività d´impresa e di attività non commerciali". Come rendere l’Iva esigibile solo all’incasso della fatturaLa fattura relativa all´operazione per cui si vuole fruire dell´Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l´indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008.La mancata annotazione produrrà l´assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie. Quando si deve versare l’Iva? L´imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per l´acquirente o committente) all´atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l´esigibilità si verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo. Scatta in ogni caso l´obbligo di versamento dell´imposta, a prescindere dall´incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell´operazione. Eccezione alla regola, l´assoggettamento del cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali. A quali adempimenti è tenuto il cedente o prestatore? Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dalla normativa IVA. Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell´imposta (mensile o trimestrale), l´operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l´Iva diviene esigibile (a seguito dell’avvenuto pagamento o a seguito del trascorrere dell´anno). Cosa accade se nel corso dell´anno si supera il limite dei 200.000? L´Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata secondo le regole generali. Resta inteso che resteranno a esigibilità differita le operazioni ancora "in essere", precedentemente effettuate.
Fiscale
Contratto di leasing - elusione fiscale
14 aprile 2009 - E’ fatto divieto di abuso del diritto del contratto di leasing di beni ammortizzabili tra società dello stesso gruppo. La Cassazione con sentenza n. 8484 dell’8 aprile 2009 ribadisce che il lease back è una forma contrattuale atipica spesso utilizzata all´interno dei gruppi societari al fine di ottenere liquidità di denaro immediata, e può concretizzare, sotto il profilo fiscale, un abuso del diritto.Tramite tale negozio, una società cede ad una consociata un bene ammortizzabile, per poi riacquistarlo a titolo di leasing.In tal modo, la società locataria può dedurre il canone di leasing in dichiarazione, mentre la locatrice può ammortizzare il costo del bene.Nella specifica ipotesi dei gruppi societari, l´elusione si concretizza in quanto il prezzo di cessione del bene così come il canone di leasing sono talvolta più elevati dei valori di mercato.La Corte di Cassazione, accogliendo la tesi erariale, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva disconosciuto l´operazione ai fini fiscali.
Fiscale
Iva - esigibilità Iva per cassa
27 marzo 2009 - Il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha finalmente approvato il DM attuativo dell´art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), che estende l´esigibilità differita a tutti i soggetti passivi con volume d´affari non superiore a 200.000,00 euro, riferito all´anno precedente o all´anno in corso, in caso di inizio attività nel 2009. La nuova disciplina sarà applicabile a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DM (in attesa di pubblicazione), senza quindi attendere l´autorizzazione comunitaria, in quanto la Commissione UE, con la nota 16.3.2009 n. 24280, ha chiarito che l´esigibilità differita è già ammessa dall´art. 66 della Direttiva n. 2006/112/CE "per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi". Il meccanismo dell´IVA "per cassa" non potrà più essere applicato una volta superata la soglia di 200.000,00 euro di fatturato, senza comunque alcun effetto sulle operazioni già effettuate.
Fiscale
Iva – manutenzioni edilizie al 10%
11 marzo 2009 - Per effetto dell´accordo siglato dall´Ecofin il 10.3.2009 a Bruxelles, l´aliquota IVA ridotta del 10% sulle manutenzioni edilizie da temporanea (in vigore fino al 2010) diventa permanente.
Fiscale
Iva - note di variazione
3 marzo 2009 - In caso di mancato incasso del corrispettivo fatturato, il creditore può recuperare l´IVA versata all´Erario attraverso la procedura di variazione in diminuzione dell´imponibile e dell´imposta di cui all´art. 26 co. 2 del DPR 633/72, a condizione che: - l´operazione originaria (cessione di beni o prestazione di servizi) sia stata fatturata e annotata nel registro delle fatture emesse; - il mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo sia dovuto all´assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose. La rettifica in diminuzione dell´imponibile e dell´imposta deve essere effettuata nel termine biennale di decadenza stabilito dall´art. 19 co. 1 del DPR 633/72, decorrente dall´anno in cui si sono verificati i presupposti dell´infruttuosità (risoluzione Agenzia delle Entrate 42 del 17 febbraio 2009). L´emissione della nota di credito obbliga la controparte alla corrispondente annotazione del documento nel registro delle fatture emesse. Il soggetto fallito non è però tenuto a versare la relativa imposta, né al curatore sono richiesti ulteriori obblighi dichiarativi.

